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Pubblicato da TaxMan il 26 Febbraio 2024

Psicologo nel forfettario 2024 – Quante tasse si pagano

Psicologo forfettario, quanto costa il commercialista

Il regime forfettario 2024 per piscologi, come puoi leggere nella nostra guida gratuita, è stato allargato con la riforma della flat tax. Anche gli psicologi potranno fatturare fino a 85.000 euro annui e rientrare nel regime forfettario, pagando meno tasse. L’imposta sostitutiva, a seconda di quando si è cominciata l’attività, è del 5 o del 15% sull’importo dei redditi moltiplicato per il coefficiente di redditività forfettario stabilito. I contributi previdenziali possono poi essere dedotti. Ricorda che TaxMan ha una convenzione con l’ENPAP, contatta l’ENPAP per riscuotere subito il tuo sconto su TaxMan. Inoltre, non è previsto il pagamento dell’IVA e della ritenuta d’acconto. Gli adempimenti fiscali quindi si semplificano molto, in pratica resta solamente da fare la dichiarazione dei redditi a luglio e pagare la cassa previdenziale. In quest’ottica, ha ancora senso avere un commercialista? La risposa è dipende

I LIMITI

Per accedere al regime forfettario come psicologo è necessario possedere dei requisiti nell’anno precedente a quello di adozione del regime forfettario. I limiti  nel regime forfettario 2024 sono i seguenti:

  1. Limiti di compensi annui portati per tutte le attività a 85.000 euro
  2. Spese per lavoro dipendente, lavoro accessorio, collaboratori: limite 20.000.
  3. Redditi da lavoro dipendente nell’anno precedente: limite 30.000 euro

Ulteriori limiti di accesso al regime sono i soggetti che:

  • nell’anno di applicazione del regime:
    • esercitano attività d’impresa, arti o professioni e partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir, ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza di cui all’articolo 116 del Tuir;
    • si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
    • non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
    • in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, co. 1, numero 8), del d.P.R. 633/1972 o dimezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, co. 1, del D.L. 331/1993;
  • nell’anno precedente all’applicazione del regime:
    • hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di euro 30.000. Il limite non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, “in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia”, o non si sia intrapreso un nuovo rapporto di lavoro, ancora in essere al 31 dicembre.

Partecipazioni in società

Non puoi applicare il Regime forfettario se possiedi partecipazioni in società o associazioni la cui attività e direttamente assimilabile o collegata a quella che si esercita con partita IVA forfettaria:

  • società di persone
  • associazioni
  • imprese familiari;
  • società a responsabilità limitata, consulta l’articolo dedicato per sapere le novità approvate. E’ consentita se la società non è attiva nello stesso ambito in cui si opera con partita iva forfettaria
  • associazioni in partecipazione
  • Lavoratori dipendenti (Aggiornato con emendamento approvato il 6/12/2018)

Non potrai applicare il Regime forfettario, se eserciti la tua attività prevalentemente o esclusivamente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro dipendente nei due anni precedenti.

Contributi Previdenziali Psicologo

I contributi da versare annualmente all’ENPAP sono tre:

  • Contributo soggettivo
    Corrisponde al 10% del tuo reddito netto, quindi moltiplicato per il coefficiente di redditività, con un minimo però di 856,00 euro.
    Se intendi accrescere la tua pensione, puoi aumentare questa percentuale con incrementi di due punti percentuali (12%, 14%, 16% ecc.). Il contributo soggettivo è deducibile interamente dal reddito.
  • Contributo integrativo
    Corrisponde al 2% del tuo corrispettivo lordo con un minimale di 66,00 euro, che proviene dalla quota aggiuntiva obbligatoria del 2%. Questo contributo non è deducibile
  • Contributo di maternità
    Corrisponde a una quota fissa per finanziare l’indennità di maternità delle colleghe che diventano madri. Per il 2023 è stabilita in 130,00 euro, per il 2024 ti verrà indicata dalla Cassa.
ESEMPIO DI CALCOLO TASSE

Prendiamo ad esempio uno psicologo che ha incassato nell’anno compensi per 18.000 euro e versato contributi per 2.500 euro. Il calcolo tasse avverrà in questa maniera:

Compensi                                         18.000

Reddito imponibile lordo              14.040 (18.000*78%)

Contributi previdenziali                 2.500

Reddito Imponibile netto              11.540 (14.040-2500)

Imposta sostitutiva 5%                   577 (11.540*5%)

TaxMan, il commercialista online per psicologo

Dal 2024 conviene passare ad un servizio di commercialista online, come quello offerto da TaxMan, che a soli 169 euro annui IVA inclusa, ti consente di adempiere a tutti gli obblighi fiscali e di poterti concentrare sulla tua attività. Oltre al commercialista online, avrai anche una app per emettere fatture a norma e per calcolare le tasse in tempo reale, molto importante se vuoi monitorare l’andamento dell’attività e sapere quanto incide la tassazione sui ricavi. Ricordati che TaxMan è un partner ENPAP! Trova sul sito ENPAP delle convenzioni il tuo codice sconto.

Dichiarazione Redditi- Grafico in regime forfettario

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